Servizi Continentali di Comunione
Gli statuti di CHARIS descrivono così i Servizi Continentali di Comunione:
Articolo 12. Funzioni
Le funzioni dei Servizi Continentali di Comunione sono :
a) Creare la comunione attraverso l’unità dei cuori piuttosto che attraverso strutture rigide;
b) raggiungere e abbracciare tutte le realtà del Rinnovamento Carismatico Cattolico e vivere l’unità nella diversità;
c) creare uno spazio di ascolto, di condivisione e di discernimento;
d) facilitare la formazione;
e) aiutare le nazioni a stabilire un Servizio Nazionale di Comunione dove ancora non esiste.
Articolo 13. Composizione e riunioni
§1 Ci sono quattro Servizi di Comunione continentali: America, Africa, Asia/Oceania ed Europa.
§ 2 Ogni Servizio Continentale di Comunione è composto da un rappresentante di ogni Servizio Nazionale di Comunione, da un rappresentante di ogni rete di comunità presenti nella regione, da un rappresentante di ogni rete internazionale di scuole di evangelizzazione presente nella regione, da due rappresentanti di specifici ministeri del continente e da due cattolici di età inferiore ai 30 anni.
§ 3 Ogni Servizio Continentale di Comunione si riunisce almeno una volta ogni tre anni.
Articolo 14. Elezioni
§ 1 Ogni Servizio Continentale di Comunione elegge un Team di Coordinamento Continentale composto da sette persone la cui funzione è quella di agevolare il lavoro del Servizio Continentale di Comunione. Il Team Continentale di Coordinamento si incontra almeno una volta l’anno.
§ 2 L’elezione si svolge in spirito di preghiera e di discernimento. Ogni membro del Servizio Continentale di Comunione ha il diritto di parlare e di votare alle elezioni.
§ 3 Per l’elezione dei membri del Team di Coordinamento, il voto è a scrutinio segreto. Per essere valido, almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto deve essere presente, con una maggioranza di due terzi per l’elezione.
§ 4 Quando un membro lascia il suo posto nel servizio di comunione, il sostituto può provenire da un altro Paese, anche se deve essere presa in considerazione l’area geografica rappresentata.
§ 5 I membri del Servizio Continentale di Comunione sono eletti per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta consecutiva.
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